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Incentivo tributi soggiace al limite comma 557

La Corte dei conti del Veneto, con delibera 177/2020, si è espressa sulle seguenti due questioni:

1) se i proventi da recupero evasione IMU e TARI, previsti dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, destinati al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, siano da ritenersi esclusi anche dal limite di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

2) se in un ente privo di avvocatura interna e di dirigenza, in cui la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi è svolta, ai sensi della legge n. 88/2005, dal funzionario responsabile del tributo, sia possibile ritenere che le spese di giudizio (pagate dalla controparte), previste dall’art. 18, comma 1, lett. h), ultimo periodo, del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali, connessi agli effetti applicativi dall’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, siano escluse sia dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, sia dal limite di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

Circa il primo quesito, la Corte dei conti ha rilevato che il legislatore, nel disciplinare gli incentivi per il recupero IMU e TARI di cui all’art.1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ha inteso derogare solamente al limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, con ciò confermando da un lato che, laddove si è voluta prevedere una specifica deroga ad un vincolo normativo, ciò è avvenuto espressamente (per il principio ubi lex voluit dixit) e, dall’altro, implicitamente, la perdurante applicabilità del limite posto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

Circa il secondo quesito, la Corte dei conti ha evidenziato che, ai fini della deroga dal limite individuato, attualmente, dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il requisito soggettivo integrato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella citata deliberazione non è perfettamente coincidente rispetto alla funzione rivestita dai percettori del compenso in esame, salvo che tali soggetti siano in possesso dell’abilitazione e siano iscritti nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all’albo; conseguentemente il Collegio ritiene, con riferimento a tale fattispecie, che non sia possibile derogare al limite di cui all’art. 23 citato, salva l’ipotesi di esclusione sopra precisata.