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Incentivo recupero IMU e TARI, dopo la novella interpretativa è comunque opportuno chiarirne l’applicazione tramite regolamento

Il comma 779 art. 1 disegno di legge di bilancio 2025, che sabato prossimo sarà votata anche dal Senato interpreta il comma 1091 art. 1 Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) aggiungendo il comma 1091 bis alla stessa disposizione normativa, ovvero:

779. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 è aggiunto il seguente: “1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente.


Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell’imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato”.

Quindi vengono superate le interpretazioni restrittive fornite dalla Corte dei Conti Sezione Lombardia, delibera n. 113/2024, e Umbria, delibera n. 117/2024 con le quali è stato ritenuto oggetto di calcolo imponibile solo il maggiore incassato in conto competenza a seguito di azioni di recupero e solo se lo stesso supera quello dell’anno precedente. Sommessamente, abbiamo espresso perplessità su tale, seppur autorevole, interpretazione, che non teneva conto delle rateizzazioni e comunque degli incassi in conto residui derivanti da avvisi di accertamento emessi nella seconda parte dell’anno.


Adesso a seguito della novella normativa, che non brilla comunque per chiarezza anche se è apprezzabile lo sforzo interpretativo, emerge che:

1.la base su cui calcolare l’incentivo è l’incassato in conto competenza e in conto residui

2.il maggiore incassato non è correlato all’anno precedente circa l’attività di recupero, bensì a un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente. Tale affermazione sembra forte posto il dettato letterale del comma 1091 LB 2019 “maggiore gettito accertato e riscosso è relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato” ma discenda dalla novella interpretativa

3.si considera l’incassato derivante non solo da attività di accertamento esecutivo ma anche da tutte le altre forme di sollecito di pagamento, compreso gli inviti alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso

4.il maggiore gettito accertato e riscosso è relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI

5.la quota del maggiore incassato oggetto di inventivo non può superare il 5%

6.la quota di incentivo può essere destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

7.essendo il comma 779 art. legge di bilancio 2025 norma interpretativa, la stessa ha effetto retroattivo

8.onde evitare difetti interpretativi e conflitti all’interno del Comune, l’articolazione dell’incentivo ex comma 1091 LB 2019, che spetta solo al settore entrate, potrebbe essere disciplinato da apposito regolamento, come quello proposto a suo tempo dall’IFEL.


Richiamo normativo

Comma 1091 art. 1 Legge 145/2018

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione