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Incentivo alle funzioni tecniche - inserimento nel PEF Concessione come importo a carico concessionario - esclusione

Il MIT con Parere n. 2635 del 3 giugno 2024 ha chiarito che non è possibile porre a carico del concessionario gli importi previsti per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche.

Al Supporto Giuridico del MIT in particolare veniva richiesto di verificare la corretta applicazione della normativa all'interno dei documenti di gara i quali prevedono che l'importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all'ENTE (Comune) da parte dell'aggiudicatario della gara e se per le Concessioni ed anche per interventi del Promotore è corretto porre le medesime somme a carico dell'Aggiudicatario inserendole tra le voci di costo del PEF posto a base di gara richiedendo, inoltre, se questo fosse stato correttamente calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione o se fosse necessario calcolarlo sull'effettivo ricavo della concessione a consuntivo sulle somme effettivamente percepite dal Concessionario.

Il MIT con il parere in esame ha chiarito l’impossibilità di porre a dell’aggiudicatario l’importo spettante per funzioni tecniche evidenziando che “l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.

In relazione all’altra questione posta nel quesito, relativa al calcolo del PEF, richiamando l’art. 179, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il MIT ha ricordato che il valore della concessione è costituito “dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi” sottolineando come al successivo comma 2 del succitato articolo viene precisato che "il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione".