← Indietro

Incentivi tecnici non sono spesa di personale per la capacità assunzionale

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 73/2021, ha analizzato il rapporto tra incentivi tecnici e capacità assunzionale.

Il quesito posto dal Comune è articolato su due quesiti:

  1. se, secondo il principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma (Principio contabile n. 18), la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientra tra la spesa di personale da considerare nel rapporto tra media delle entrate e spesa di personale per determinare la capacità assunzionale degli enti locali;
  2. se, in caso di risposta affermativa al punto precedente, considerato che, secondo la nuova normativa, i comuni mediani come quello istante, con un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o "valore soglia di rientro della maggiore spesa"), devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, sono tenuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche anche nel caso in cui questo determinerebbe l'incremento di tale rapporto.

In sintesi, la Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019; il secondo quesito posto dal Comune risulta assorbito dalla risposta al primo.