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Incentivi tecnici per il coordinatore esecuzione lavori

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 7/2021, ha risposto a un quesito posto da ente locale con il quale chiede se la funzione di coordinatore per l’esecuzione, per il fatto di rientrare tra quelle obbligatoriamente deputate ai componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, rientri implicitamente tra quelle incentivabili ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.

La Sezione esprime il proprio parere enunciando i seguenti principi:

- nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la funzione di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l’esecuzione dei lavori;

- nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si rientra nel caso previsto dall’art. 113, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che inserisce tra i potenziali beneficiari dell’incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo art. 113.