Incentivi tecnici anche per il personale delle società in house
Alla Corte dei Conti Sezione Controllo per la Regione Sardegna veniva rivolta istanza dall’amministrazione di una Provincia al fine di ottenere un parere in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 a personale di una propria società in house.
La Sezione, con Deliberazione n. 72/2024/PAR, rispondendo nel merito ha in primo luogo chiarito che “la ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG)”.
La Corte ha poi ricordato che l’art. 16 comma 1 del D. lgs. n. 175/2016 (TUSP) stabilisce che “le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che l’affidamento stesso avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata”.
La Sezione, inoltre, sottolinea che la giurisprudenza individua nella società in house “una longa manus dell’Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l’amministrazione pubblica”.
Fatte le suesposte considerazioni la Corte conclude per “l’applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)” in quanto le medesime società sono considerate pubbliche amministrazioni.