Incentivi per funzioni tecniche solo per attività complesse
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 11/2021, ha risposto a una richiesta di parere, articolata in dieci distinti quesiti riguardati gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La Sezione, nel dare risposta ai quesiti ritenuti ammissibili, richiama propri pareri già resi e, per quanto riguarda i quesiti nuovi, esprime i seguenti principi di diritto:- gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale; tali attività dovranno in concreto essere caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento;- a fronte di appalti di lavori e servizi di importi inferiore ad € 500.000 e di particolare complessità, che implichino la necessaria nomina del direttore dell’esecuzione, potranno essere incentivabili anche le funzioni tecniche svolte da soggetti diversi dal direttore dell’esecuzione.