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Incentivi recupero evasione tributi, riflessioni Corte Conti

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 113/2024 ha affrontato quesito di Comune per l’analisi dell’art. 1 comma 1091 Legge 145/2018 in materia di incentivi recupero evasione tributaria, che prevede, innovativamente, la possibilità per gli Enti locali (e previa approvazione di apposito regolamento) di destinare “…il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (…) in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”.

Con il primo quesito (lett. a) il Comune chiede testualmente: “… a) se il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi debba essere determinato in misura pari al minor valore tra i seguenti risultati:

1)differenza tra le somme accertate nell’anno di riferimento e somme accertate l’anno precedente;

2)differenze tra le somme incassate nell’anno di riferimento (limitatamente alle quote derivante dagli accertamenti dello stesso anno) e le somme incassate l’anno precedente (con riferimento sempre agli accertamenti del medesimo esercizio) …”

Ad avviso del Collegio non sono ravvisabili dubbi interpretativi in riferimento al “…montante…” a cui rapportare la percentuale “…massima del 5%...” rivelandosi lo stesso tenore letterale della norma inequivocabile, laddove specifica che i comuni possono, con proprio regolamento, “…prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti …” dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente e risultante “…dal conto consuntivo approvato…” sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale; ed invero, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (come sembra prospettare l’ente nella prima parte del quesito, contrassegnato dal n. 1), ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti).

In altri termini, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.

Con il secondo quesito (lett. b) il Comune chiede testualmente: “b)…se, con riferimento alla tempestività dell’approvazione del rendiconto, debba aversi riguardo al rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse (quindi al medesimo rendiconto in cui è accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”).

Anche su tale precipuo dubbio interpretativo, la Sezione non può altro che rifarsi all’inequivocabile formulazione letterale della suindicata norma, confermando, per un verso, la lettura fornita dal comune istante e, per l’altro, rappresentando che questa si appalesa del tutto conforme, sotto il profilo sistematico, ai principi contabili sottesi alla ratio dell’istituto giuridico qui all’esame, cui, come evincibile dai precedenti punti 2.1 e 2.2, va conferito, per le implicazioni che ha sul bilancio dell’ente, valore di stretta interpretazione.

Con il terzo quesito (lett. c) il Comune chiede testualmente: “… c) se un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto inibisca l’erogazione degli incentivi di cui trattasi a prescindere da qualsiasi responsabilità nel ritardo da parte dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”.

Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare che si è già recentemente pronunciata la Sezione con la deliberazione n. 192/2023, affermando condivisibilmente, tra gli altri, il principio di diritto secondo cui “…Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione, vale a dire l’approvazione del bilancio consuntivo oltre il termine stabilito dal TUEL (cfr. la citata SRC Sicilia n. 120/2022)…”.

Conseguentemente, non sussistendo motivi per discostarsi dalla suindicata affermazione e, in ogni caso, ribadendo il principio secondo cui l’esegesi di una norma “in materia di contabilità pubblica” da parte della giurisprudenza del controllo non può, evidentemente, spingersi sino a dare un’interpretazione contra legem, il Collegio, sulla specifica fattispecie, deve dare risposta affermativa al terzo quesito formulato dal Comune, nel senso che il ritardo ulteriore (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità “…dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”, inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.

Con il quarto quesito (lett. d) il Comune chiede testualmente: “…d) nel caso in cui l’interpretazione proposta alla precedente lettera c) non sia condivisa, e sempre che l’Amministrazione non abbia rispettato i termini di approvazione dei documenti contabili, se sia legittimo prevedere comunque specifici obiettivi di performance che ricalchino quanto previsto dall’art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, pur prevedendo che le risorse siano destinate solo al personale privo di funzioni dirigenziali e che le stesse risorse siano conteggiate nei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017…”.

In ogni caso, nella materia degli incentivi derivanti da entrate tributarie (nell’ipotesi di specie, da erogare a favore del personale dipendente), vige il principio della tipicità di tale tipologia di emolumento accessorio, nei sensi previsti dalla normativa di riferimento, di volta in volta, positivizzata dal legislatore (indicazione specifica del tributo da considerare, personale destinatario dell’incentivo, tempistica, modalità e limiti dell’erogazione, ruolo della contrattazione integrativa, regolamentazione interna, deroghe ai limiti previsti dalla legge ecc.), motivo per cui trattasi, ad avviso del Collegio, di norme insuscettibili di interpretazione analogica, ovvero di applicazione estensiva al di fuori dei precisi precetti giuridici previsti dalla normativa di riferimento.

Con il quinto quesito (lett. e) il Comune chiede testualmente: “…e) poiché la norma destina le risorse “al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate”, si chiede se sia necessario formalizzare ogni anno specifici obiettivi o se sia legittimo prevedere che il presupposto della norma (ovvero la circostanza che l’attività degli uffici abbia generato un “maggiore gettito accertato e riscosso” in relazione all’IMU ed alla TARI) possa essere considerato un obiettivo stabile dell’attività del settore. In tal modo una quota del “maggiore gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2023 sarà impegnato e incluso nel piano performance dell’esercizio 2024/2026 avendo quale obiettivo il conseguimento di un “maggiore gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2024 rispetto all’esercizio 2023; l’effettivo “maggior gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2024 costituirebbe presupposto per la liquidazione degli incentivi in parola…”.

Ritiene il Collegio che il suindicato quesito debba ritenersi oggettivamente inammissibile in quanto riguarda palesemente profili organizzativi e/o gestionali (modalità di redazione del piano delle performance, tempistica e definizione degli obiettivi) che solo indirettamente (e inconferentemente ai fini che ne occupano) attengono alla materia della contabilità pubblica; per non dire che la norma in questione, dopo aver demandato all’approvazione di uno specifico regolamento comunale la previsione e la disciplina dello stesso emolumento, sancisce espressamente, nella seconda parte, che “…la quota destinata al trattamento economico accessorio (…) è attribuita mediante contrattazione integrativa, rimettendo, di fatto, a tali diverse fonti (regolamento, contratto integrativo e, coerentemente agli altri strumenti attuativi da questi previsti) la definizione degli “…obiettivi del settore entrate…”, quali presupposti della liquidazione dei suddetti incentivi.