Incentivi recupero evasione tributi, ancora sull'incassato in conto competenza
La Corte Conti Umbria si è espressa con delibera n. 117/2024, interpretando il criterio di calcolo ai fini dell’incentivo recupero evasione tributi come già espresso dalla Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 113/2024, ovvero l’incassato dell’anno in conto competenza.
I Comuni possono, con proprio regolamento, “…prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti …” dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente e risultante “…dal conto consuntivo approvato…” sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale; ed invero, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il MAGGIOR INCASSO (DI COMPETENZA) DI TALI ENTRATE ACCERTATE, PER L’APPUNTO, NELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (come sembra prospettare l’ente nella prima parte del quesito, contrassegnato dal n. 1), ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti).
In altri termini, ritiene la Corte Conti Umbria, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.
Abbiamo già espresso le nostre perplessità su tale criterio in una precedente NEWS.