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Incentivi recupero evasione tributaria, ANCI chiede la riscrittura

In merito alla disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (di cui comma 1091, Legge 145/2018, visti anche i dubbi e le difficoltà applicative, ANCI ha chiesto la modifica in sede di conversione in legge del DL 113/2024, sostituendo l’attuale disposizione con la seguente:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell’evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull’operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall’affidamento del servizio.».

Dopo l’articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente comma 1091-bis.

«1091-bis. Il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l’anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».


La riscrittura del comma 1091 - spiega ANCI - risulta necessaria per risolvere numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell’evasione tributaria, sono stati eliminati i vincoli derivanti dall’approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l’approvazione di tali documenti, anche se in ritardo, e ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento, né conseguenza, sullo svolgimento dell’attività di recupero dell’evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni e per la sostenibilità dei propri bilanci. L’ammontare dell’incentivo è soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle riscossioni) l’altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari, in via ordinaria, al 50% (e con il PNRR al 100%) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare), ponendosi così anche dei problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente, che con l’emendamento proposto è parzialmente attenuata. Viene inoltre consentita un’incentivazione attenuata nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell’importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo de buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Con il comma 1091-bis si dispone che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall’approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile. Il secondo periodo, invece, chiarisce che gli incentivi collegati alle spese di lite incassate dagli enti a seguito di sentenze tributarie definitive favorevoli all’ente, in quanto etero-finanziati e destinati solamente ai dipendenti che difendono gli enti privi di avvocatura nel giudizio tributario, non sono soggetti ai limiti imposti alle spese di personale.