Incentivi IMU e TARI nei limiti dei tempi del rendiconto
La Corte conti Sicilia, con deliberazione n. 120/2022, ha affrontato richiesta di parere di Comune in materia di compenso incentivante che gli enti locali possono destinare al trattamento economico accessorio del personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della risoluzione di una questione di massima sull’interpretazione di quest’ultima disposizione da parte della Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 19 del 2021.
Il Comune ha chiesto se «ricorrendo i presupposti e le condizioni delineate nella [citata] deliberazione […], e facendo proprie le considerazioni di cui ai punti 4 e 5 […], le stesse motivazioni possano consentire un ulteriore ampliamento della norma, riconoscendo gli incentivi anche nel caso di approvazione del rendiconto oltre i termini prorogati ma comunque nell’esercizio di riferimento. Si aggiunga che l’approvazione del rendiconto 2020 è stata ritardata anche per le vicende giuridiche che hanno riguardato il Fondo anticipazione liquidità (sentenza Corte costituzionale 80/2021 e art. 52 d.l. 73/2021)».
Premesso che la Sezione Autonomie, con delibera n. 19/2021, ha chiarito che «La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».
I magistrati contabili hanno rilevato che l’attività esegetica sollecitata dal Comune istante nei termini suddetti si risolve, invero, nella richiesta di un’interpretazione contra legem, che, come tale, non può essere accolta con il favore del Collegio, in quanto imperniata sulla forzatura delle chiare espressioni letterali utilizzate all’interno del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in ogni caso, impone all’ente locale il rispetto di termini perentori per l’approvazione dei propri documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all’evidente manipolazione dell’enunciato linguistico.
Dalla lettura della proposizione in esame, infatti, è evidente l’intento del legislatore di consentire che l’effetto premiante si produca solo in riferimento a quegli enti che, virtuosamente, siano in grado di assolvere gli adempimenti contabili nei tempi previsti.
Pertanto, il Collegio ritiene che, nell’interpretazione dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2020, debba farsi riferimento all’enunciazione del principio di diritto contenuto nella deliberazione n. 19 del 2021 della Sezione delle autonomie, con salvezza, ovviamente, di eventuali future norme a carattere derogatorio e di portata eccezionale oppure di una diversa disciplina della materia.