Incentivi IMU al lordo
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 3/2022 ha risposto a Comune che ha chiesto, vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Riunite 33/2010, i cui principi di necessaria copertura della spesa pubblica, sono ad oggi ancora espressamente richiamati nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro (cfr. ad es. Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro n. 27315/2021”) di sapere come vada correttamente inteso, alla luce delle disposizioni di legge di cui all’ art. 1 c 1091 della legge 145 del 2018 e dell’ articolo 113 del dlgs 50 del 2016, il principio richiamato in tali sentenze e quale debba dunque essere il corretto comportamento dell’ente nel momento in cui accantona nel proprio bilancio i fondi per gli incentivi sopra richiamati provvedendo poi di seguito alla liquidazione a favore del dipendente.
La Sezione regionale di controllo ha precisato: “gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018 e degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap”.