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Incentivi funzioni tecniche tra contabilizzazione e limiti salario accessorio

In materia di incentivi funzioni tecniche, occorre ricordare alcuni passaggi importanti chiariti dalla Corte dei Conti, circa il rapporto con i limiti di spesa ex art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017 e circa la procedura di contabilizzazione.

La Corte Conti sezione Autonomie, con delibera n. 6/2018 ha precisato:

“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”

La Corte Conti Liguria, con delibera n. 1/2022 ha precisato:

“L’impegno di spesa, ove si tratti di opere, va assunto nel titolo II della spesa, mentre nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento”.

Al riguardo, occorre tener conto delle modifiche introdotte dal decreto 1° agosto 2019, pubblicato in G.U. il 22 agosto 2019, di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, con l’inserimento, al paragrafo 5.2, lettera a), di una particolare rappresentazione contabile per gli incentivi tecnici: “Al paragrafo 5.2, lettera a), (…) sono inserite le seguenti: “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale.

La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. (...)”.

Trattasi di una doppia contabilizzazione che, come è stato recentemente osservato (cfr. Sez. reg.le controllo Lombardia, parere 73/2021/PAR; Sez. reg.le controllo Abruzzo, parere 249/2021/PAR), non inficia le conclusioni raggiunte in merito alla natura giuridica di detti emolumenti.

Ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti incentivi (individuati nei soggetti incaricati dello svolgimento di attività tassativamente indicate dalla legge); l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi.

Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici deve comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, deve valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.