Incentivi funzioni tecniche sulle varianti
La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 64/2022 ha risposto alla richiesta di parere se “nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell'importo a base di gara … sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all'incremento dell'importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri : il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara; l'incremento del Fondo deve corrispondere all'incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale; il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all'art.113 comma 2 del Codice dei contratti”.
La Corte dei conti enuncia il seguente principio di diritto: “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di programmazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori funzioni tecniche svolte dai dipendenti”.