Incentivi funzioni tecniche sulle concessioni nel passaggio tra i due Codici
La Corte Conti Abruzzo, con delibera n. 332/2023 ha evaso richiesta di parere circa la possibilità di erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per le concessioni, in particolare sulla possibilità di erogare l’incentivo per le figure interessate (e.g. RUP, direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione del contratto, collaudatore ecc….) in quelle concessioni nate con il vecchio Codice ma con fase esecutiva completamente collocata nel periodo di vigenza del nuovo, considerando che l’arresto all’incentivazione per le concessioni derivava esclusivamente da un limite normativo, oggi rimosso dal nuovo Codice, e che i potenziali destinatari dell’incentivo svilupperanno un’attività d’ufficio, proprio quella che dovrebbe essere incentivata, almeno pari a quella profusa negli appalti”. Il quesito formulato trova fondamento nel confronto tra la disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche come delineata nel Codice dei contratti pubblici la cui efficacia decorre dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36 del 2023) e quella prevista dal precedente codice (d.lgs. n. 50 del 2016).
la Sezione ritiene che il contratto di concessione nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, pur sviluppando la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resti assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente. La fattispecie in esame non è pertanto finanziabile.