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Incentivi funzioni tecniche sotto soglia in caso di gara pubblica

La Corte dei Conti Sezione Lazio, con delibera n. 60/2020 ha fornito chiarimenti in materia di appalti e di incentivi per funzioni tecniche.

In ordine all'interpretazione dell'espressione "importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara", la soluzione è nella previsione dell'art. 35, comma 4 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 in forza del quale "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore".

Riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2 anche nei casi di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016 (cioè per importi inferiori a 40.000 euro), presuppone che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una gara pubblica.

Le funzioni tecniche svolte da dipendenti nella procedura di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione” (cfr. deliberazione n. 28/2018 / PAR Sezione regionale di controllo per le Marche che richiama la deliberazione n. 186 / 2017 / PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).

Relativamente agli appalti di servizi e forniture il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000 (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2 / SEZAUT / 2019 / QMIG).

Resta, infine, da osservare come, per l'erogabilità dell'incentivo in discorso, la sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti è condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo ricorrere, tra l'altro, una delle attività contemplate dal citato art. 113, comma 2, con una elencazione tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica.