← Indietro

Incentivi funzioni tecniche si applicano anche al project financing

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 187/2023 ha affrontato due quesiti posti da Comune in merito all’applicazione degli incentivi funzioni tecniche, di cui art. 45 Dlgs 36/2023. In particolare:

Il primo quesito concerne l’applicabilità o meno al partenariato pubblico-privato della disciplina in materia di “Incentivi alle funzioni tecniche”, contenuta nel suddetto articolo 45.

Per il caso in cui l’istituto fosse applicabile ai partenariati, il Comune pone l’ulteriore quesito “sulla corretta modalità di computazione delle risorse da destinare alle finalità sottese dall’istituto”. In particolare, l’Ente, partendo dal comma 2 dell’articolo 45, secondo cui la percentuale massima del 2 per cento si applica all’”importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento”, espone che “nel caso dei partenariati può accadere che l’importo posto a base delle procedure di affidamento non sia espressamente indicato, vista, da una parte, la particolare modalità di calcolo del loro valore, contenuta nell’articolo 179 del Codice e nell’articolo 8 della direttiva 23/2014/Ue e, dall’altra, la natura composita delle attività demandate al concessionario il quale, nel caso di concessioni “calde”, non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’amministrazione committente” e chiede “Su quale valore è corretto applicare l’aliquota percentuale indicata al comma 2 dell’articolo 45?”.

Il Comune, infine, si interroga sulla “possibilità di liquidare gli importi previsti dal comma 3 dell’articolo 45 non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell’approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, del servizio o dell’acquisto, ma con cadenza periodica, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione incentivata nel periodo di riferimento e salva la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato nel caso in cui si verificasse uno degli eventi cui la norma riconnette la riduzione dell’importo (incremento dei tempi o dei costi della commessa)“. Al riguardo, il Sindaco del Comune sottolinea che “la questione sorge a seguito delle valutazioni, apparse dubitative, sull’applicabilità di tale “rateizzazione”, espresse in vigenza dell’articolo 113 del Codice del 2016 dalla Sezione regionale per l’Emilia Romagna con deliberazione n. 43/2021 e dalla Sezione regionale per la Toscana con deliberazione n. 234/2022”.

La Sezione ha espresso in merito i seguenti principi di riferimento:

-l’art. 45 del D.lgs 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti. Gli enti concedenti sono definiti secondo quanto previsto dallo stesso D.lgs 36/2023 nelle definizioni ad esso allegate e all’art. 174 comma 2.

-il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art.179 del D.lgs 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione;

-l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, sebbene non faccia più esplicita menzione al “regolamento” che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.