Incentivi funzioni tecniche, richiamo pronunce di rilievo
La Corte conti Veneto, con delibera n. 201/2022 ha affrontato due quesiti in materia di incentivi funzioni tecniche, in particolare:
1) In prima ipotesi, se gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 possano essere riconosciuti al personale del Comune nella misura massima fissata dall’art. 113 comma 2 del D.lgs 50/2016 e in conformità al Regolamento comunale per tutte le attività incentivabili dalla vigente normativa in materia: programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione del contratto pubblico;
2) In seconda ipotesi se gli incentivi possano essere invece riconosciuti limitatamente alle sole attività afferenti la fase di esecuzione del contratto (previa nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2012 ultimo periodo)
Pur non ritenendo i quesiti pienamente ammissibili, la Sezione, comunque, ritiene di utilità per l’Ente fornire, di seguito, il panorama delle pronunce emesse in relazione alle problematiche relative agli incentivi tecnici:
1) per la valutazione delle condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica si richiamano per tutte: SRC l’Abruzzo, deliberazione n. 178/2019; SRC Puglia, deliberazione n. 52/2019; n. 103/2021; SRC Veneto, deliberazioni n. 107/2019; n. 301/2019; n. 121/2020; SRC Emilia-Romagna, deliberazione n. 30/2020; n. 11/2021; n. 56/2021; SRC Lombardia, deliberazione n. 37/2020 e, da ultimo, SRC Sardegna, deliberazione n. 96/2022 e SRC Toscana, deliberazione n. 93/2022;
2) per la determinazione dei massimali applicabili agli incentivi si richiamano: SRC Abruzzo, deliberazione n. 280/2021/PAR e SRC Puglia, deliberazione n. 16/2022/PAR;
3) per le problematiche di ammissibilità degli incentivi tecnici in relazione alle nomine del direttore dell’esecuzione del contratto, quale figura autonoma dal RUP si richiamano le deliberazioni di questa Sezione n. 301/2019/PAR; n. 107/2019/PAR; n.121/2020/PAR e n. 455/2020/PAR) nonché le Linee Guida n. 3 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (le Linee Guida sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017);
4) per le problematiche relative alla riconoscibilità dell’incentivo a fronte della gestione di un appalto di fornitura di servizi affidato mediante adesione ad una convenzione Consip già attiva e sulle altre alla stessa ricollegate, si richiamano gli orientamenti espressi da questa Sezione con le deliberazioni di n. 121/2020/PAR; n. 20/2020/PAR; n.79/2019/PAR, n. 107/2019/PAR, n. 301/2019/PAR, n. 265/2018/PAR, confermati anche da altre Sezioni regionali di controllo (cfr. ex multis: SRC Emilia-Romagna, deliberazione n. 30/2020/PAR; SRC Lombardia, deliberazione n. 111/2020/PAR, n. 110/2020/PAR);
5) per le problematiche strettamente legate alla riconoscibilità degli incentivi tecnici in relazione alle forme contrattuali della concessione, dell’appalto, del PPI e delle altre forme contrattuali che si vanno diffondendo nel settore pubblico, si richiamano le argomentazioni svolte dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti nella deliberazione n. 10/SEZAUT/2021/QMIG in relazione alla “applicabilità degli incentivi tecnici disciplinati dall’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ai contratti di rendimento energetico”.
Orientamenti tutti da riconfermarsi, non essendoci elementi nuovi di valutazione, anche in questa sede unitamente al fatto che spetta comunque all’Ente la valutazione dell’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro, qualunque forma essa assuma, stipulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta, tale da necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza consultiva sopra richiamata.
In ultimo si evidenzia che, nelle more del deposito della presente deliberazione, ulteriori chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 113, comma secondo, del D.lgs. n. 50/2016, circa le funzioni incentivabili sono state fornite dall’ANAC con Atti del suo Presidente del 16 novembre 2022, tenuto conto della giurisprudenza della Corte dei conti e del parere n. 1483/2022 reso dal MIMS, Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici.