Incentivi funzioni tecniche, requisiti per la liquidazione
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 43/2021, ha risposto a un quesito di Comune circa la possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 Codice dei contratti pubblici in assenza di:- apposito quadro economico;- apposito accantonamento delle necessarie risorse a carico del bilancio di previsione;- definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate;- relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto interessato dalla procedura di che trattasi.
La Sezione, nel fornire il parere solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente, ha chiarito che, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti, è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;
2) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
3) che l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
4) che la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.