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Incentivi funzioni tecniche, non si possono liquidare per fasi

La Corte Conti Toscana, con parere n. 53/2023 ha affrontato il quesito in materia di incentivi funzioni tecniche circa la possibilità di prevedere una liquidazione della fase esecutiva "per step" nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento.

La risposta della sezione è negativa. L’ente, infatti, proponendo una liquidazione degli incentivi al termine di ogni esercizio, con adeguamento proporzionale, fa leva sulla circostanza secondo cui, mentre per le opere pubbliche la liquidazione dell'incentivo avviene in seguito all'emissione dell’atto di collaudo al termine dell'opera, per i servizi e le forniture un momento così definito non sussiste, sicché, data la progressiva operatività del servizio o della fornitura, non risulterebbe agevole individuare il preciso momento per la liquidazione dell’incentivo.

Al riguardo, sembra opportuno richiamare il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL, secondo cui “le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Il diritto all’incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento dell’obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo.