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Incentivi funzioni tecniche nel nuovo codice - webinar 17 ottobre

Martedì prossimo 17 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, svolgeremo Webinar in ambito INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE NEL NUOVO CODICE - Approfondimento delle nuove disposizioni di cui Dlgs 36/2023.

L’art. 45 del nuovo codice degli appalti novella la disciplina degli incentivi funzioni tecniche, evidenziando che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Gli enti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Sono compresi gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui trattasi, la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

L'80 per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui trattasi, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto, secondo periodo, è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.