Incentivi funzioni tecniche erogabili solo se previsti nel quadro economico
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 131/2022, ha evidenziato che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall'amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell'apposito regolamento, al ricorso delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro e l'abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell'allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa.
Non è previsto per la copertura che gli incentivi non previsti nel quadro economico trovino in bilancio e conseguentemente accantonati al fondo ex art.13 e al fondo per la congiunzione integrativa.
La giurisprudenza è, infatti, unanime nel ritenere che deve ritenersi preclusa all’amministrazione la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente (Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia Romagna n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n.58/2017)