Incentivi funzioni tecniche e obbligo di stipula di polizze assicurative in favore dei dipendenti
Alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna venivano posti da un Comune alcuni quesiti, in particolare, l’amministrazione chiedeva:
1) “Qual è l’oggetto della polizza assicurativa che il Comune è obbligato a stipulare, in favore dei propri dipendenti ed i cui oneri devono essere coperti attraverso una parte delle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell’articolo 45 – Incentivi alle funzioni tecniche - del D. Lgs. n. 36/2023, cosiddetto Codice dei contratti pubblici”;
2) “È legittimo assicurare mediante le polizze di cui al quesito n. 1 tutte le figure che assumono responsabilità diretta attraverso atti aventi rilevanza esterna derivanti da qualunque attività elencata nell’Allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, del D. Lgs. n. 36/2023?”.
La predetta Sezione della Corte dei Conti con Deliberazione n. 108/2024/PAR in risposta ai due quesiti sopra riportati ha espresso il seguente principio di diritto: “sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale”.