Incentivi funzioni tecniche e incentivi tributi, occorre fare chiarezza
In materia di applicazione incentivi funzioni tecniche e incentivi recupero evasione tributaria si stanno sviluppando interpretazioni diverse. Occorre fare chiarezza e ribadire alcuni punti.
L’art. 45 del nuovo codice degli appalti novella la disciplina degli incentivi funzioni tecniche, evidenziando che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Gli enti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Sono compresi gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui trattasi, la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. L'80 per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui trattasi, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto, secondo periodo, è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:
a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Nel corso del webinar sarà approfondita, con taglio operativo e casi pratici, la disciplina degli incentivi funzioni tecniche anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali e di prassi.
Per quanto riguarda l’applicazione degli incentivi recupero evasione tributi, emergono visioni non omogenee anche tra Sezioni Corte Conti.
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 113/2024, ha interpretato in modo restrittivo la disciplina degli incentivi tributari di cui art. 1 comma 1091 Legge 145/2028, che dispone, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, c. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. L’incentivo non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
Ma come cambiano gli incentivi tributi dopo l’interpretazione della Corte dei Conti Lombardia e come si leggono altre autorevoli interpretazioni?
Approfondiremo le diverse questioni nel corso del webinar Incentivi funzioni tecniche e Incentivi tributi - Novità normative e applicative, in programma venerdì prossimo 29 novembre, dalle ore 9 alle ore 12.