Incentivi funzioni tecniche e fondo
La Corte Conti Toscana, con parere n. 93/2022 si è espressa in materia di incentivi per funzioni tecniche. Il Comune istante ha adottato il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 Dlgs 50/2016. Nello stesso anno si è svolta una gara di appalto, con procedura aperta, con prenotazione della relativa spesa su specifico capitolo del bilancio pluriennale e successivi esercizi. Il quadro economico del servizio “non riportava, per mera dimenticanza, in modo analitico la somma del 2% da destinare al fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche, pur essendo nella sua totalità capiente a tal fine. Il Comune chiede se sia legittimo procedere alla erogazione degli incentivi di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, utilizzando le somme accantonate nel capitolo di spesa riguardante il medesimo servizio.
I magistrati hanno rilevato che l’erogazione degli incentivi è subordinata – nella ricorrenza degli altri requisiti di legge – alla preventiva quantificazione e costituzione del fondo di cui all’art. 113 cit., che – giusta il disposto di cui all’art. 16 del d.p.r. n. 207/2010, tutt’ora in vigore – trova la propria collocazione all’interno del quadro economico dell’intervento. La mancata previsione del fondo determina la carenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla erogazione degli incentivi tecnici, con conseguente impossibilità di erogare gli incentivi, in considerazione dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente.
È fatta salva la possibilità di erogare comunque gli incentivi a seguito di una successiva integrazione del quadro economico originariamente sprovvisto dell’apposito fondo, solo laddove ricorrano motivi adeguati a giustificazione dell’operazione, da esplicitare mediante congrua motivazione.
Si precisa peraltro che, laddove nel quadro economico dell’intervento sia stato appostato il fondo ex art. 113 cit. senza tuttavia declinarne espressamente la composizione, è opinione della Sezione che l’Ente possa comunque procedere alla erogazione dell’incentivo nel rispetto dei parametri di legge, considerato che in questo caso, a differenza del precedente, sono state apprestate le dovute coperture.