Incentivi funzioni tecniche, cumulo di attività incentivabili
Il Ministero Infrastrutture e trasporti ha risposto al seguente quesito in materia di cumulo incentivi funzioni tecniche:
Quesito: Per i casi in cui, nell’ambito di un singolo appalto, un unico soggetto debba svolgere, come previsto dalla normativa in vigore, più attività considerate dal regolamento separatamente ai fini dell’incentivo, si chiede se sia legittimo compensare le diverse attività svolte sommando le relative percentuali previste dal regolamento, oppure se sia necessario limitare tale compenso alla percentuale relativa all’attività prevalente.
In particolare, quale specifica applicazione del suddetto quesito, si chiede se nel caso di Responsabile unico del procedimento che, ai sensi del comma 6, lett. d) dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016, per i lavori di importo inferiore al milione di euro svolge anche l’attività di valutazione preventiva dei progetti si possano incentivare entrambe le attività svolte (RUP e valutazione preventiva del progetto) ognuna con le relative aliquote previste dal regolamento comunale, oppure sia necessario incentivare solo l’attività del RUP con la aliquota per essa prevista.
Risposta: Si premette che la normativa non fornisce una disciplina precisa sulla questione e, qualora la fattispecie da voi descritta non sia prevista nel regolamento approvato dall’amministrazione comunale, si suggerisce di procedere alla relativa integrazione in modo da individuare ex ante il criterio di ripartizione degli incentivi per il caso da voi sottoposto.
In ogni caso se un singolo soggetto svolge due attività riconosciute come incentivabili gli dovrà essere riconosciuta la quota d'incentivo spettante, sulla base dello specifico regolamento, per ciascuna delle attività svolte.
Infatti, la normativa nazionale non prevede limitazioni in tal senso e, non escludendo espressamente che uno stesso soggetto possa svolgere più attività incentivabili, si deduce, quindi, che ciò sia consentito.
L'unico limite che la normativa pone per queste ipotesi, o all'eventuale cumulo d'incentivi, a favore di uno stesso soggetto, derivante da più appalti, è quello ex comma 3 dell'art. 113, ovvero che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”