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Incentivi funzioni tecniche, competenza o cassa

La Corte dei Conti Abruzzo, si è espressa con parere 280/2021 in merito ai seguenti quesiti in materia di incentivi funzioni tecniche:

  1. sulla corretta interpretazione da attribuire alle voci rientranti nella nozione di “trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile” da prendere a riferimento ai fini della loro corretta individuazione per la successiva erogazione
  2. il criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento economico lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il principio di competenza o di cassa ai fini della corretta erogazione.

Circa la nozione di “trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile”, essendo fissato dalla norma in esame quale tetto per la percepibilità degli incentivi per funzioni tecniche “l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”, che risulta composto, come noto, dal trattamento fondamentale unitamente al predetto trattamento accessorio, la Corte rileva preliminarmente che il quesito può essere trattato congiuntamente al secondo, relativo al criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50 per cento del trattamento economico lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il principio di competenza o quello di cassa.

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire in diverse pronunce (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR; Sez. contr. Lombardia n. 98/2016/PAR), adottate su fattispecie analoghe a quella all’odierno esame, che per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti per i quali maturi – nell’anno considerato – il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione. Deve, poi, precisarsi che “il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno. L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico” (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR).