Incentivi funzioni tecniche autonomi rispetto alla spesa di personale
La Corte Conti Liguria, con delibera 1/2022, ha evidenziato che la natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, non trova una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019.
Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunzionale dell’Ente.
Ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi.
Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici deve comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, deve valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.