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Incentivi funzioni tecniche anche in caso di soggetto aggregatore

La Corte dei Conti Emilia Romagna con delibera 30/2020 ha affermato un rilevante principio in materia di incentivi per funzioni tecniche.

L’ente istante ha chiesto se gli incentivi spettanti per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 21, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possano ritenersi spettanti al personale preposto all’esecuzione di un contratto stipulato a seguito di una gara "svolta non dallo stesso Ente ma da un soggetto aggregatore ex delibere ANAC n. 58/2015 e n. 31/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 499, l. n. 208/2015 e dall’art. 9, comma 2, DL n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014", in quanto "nella fase di esecuzione del contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da svolgere tra il caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione a convenzione stipulata da soggetto aggregatore".

Secondo i magistrati, fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una "gara", poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)potrà dirsi spettante: a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell'esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 113, per la quale "Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale"; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)