Incentivi funzioni tecniche anche con successiva variazione
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 56/2021, ha risposto a richiesta di parere concernente l’interpretazione ed applicazione dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche Codice) in materia di incentivi per funzioni tecniche.
In particolare, chiede se sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi in oggetto: a) se, per le forniture di beni e servizi, non siano stati inizialmente previsti nel quadro economico iniziale dell’appalto ma vengano previsti solo attraverso provvedimento successivo; b) per i contratti di rendimento energetico disciplinati di cui al legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
In relazione al primo quesito, la Sezione esprime il seguente principio di diritto: “sono incentivabili, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le funzioni tecniche i cui oneri non siano stati inizialmente previsti nel quadro economico, purché: a) sussista la copertura nel bilancio dell’ente, b) ricorrano tutte le condizioni di ordine generale, c) l’operazione di successiva inclusione nel quadro economico sia assistita da una motivazione rafforzata che dia conto dei fatti sopravvenuti e non prevedibili che comportano la necessaria previsione dello svolgimento di funzioni tecniche e della sua finalizzazione all’interesse pubblico”.
In relazione al secondo quesito, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motivazionale e della rilevanza sistematica della questione, la Sezione delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale: “se il contratto di rendimento energetico, disciplinato dal legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai fini di applicabilità della disciplina di cui all’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia qualificabile quale appalto, concessione o partenariato pubblico privato e se tale qualificazione implichi l’incentivabilità o meno delle funzioni tecniche ivi disciplinate, ovvero, qualora tale qualificazione risulti non determinante, se, ed a quali condizioni, sia legittimo prevedere l’incentivabilità di funzioni tecniche per i contratti di rendimento energetico”.