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Incentivi funzioni tecniche, altri pareri Corte Conti

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 177/2024, ha risposto a richiesta di parere riguardante l’applicazione e l’interpretazione dell’istituto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, attualmente disciplinato dall’art. 45 (rubricato: “Incentivi alle funzioni tecniche”) del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che prevede la destinazione di tale emolumento, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, in favore dei dipendenti degli enti pubblici per remunerare lo svolgimento delle attività individuate dal comma 2 del medesimo art. 113.

La Sezione regionale sulla richiesta di parere articolata in 3 quesiti ha dichiarato che, sebbene tutti presentino profili d’inammissibilità oggettiva, essendo stati formulati esclusivamente sulla scorta di una situazione di fatto concretamente verificatisi, quelli contrassegnati con i nn. 1) e 2) possono essere scrutinati nel merito, ancorché nei limiti della generalità ed astrattezza dell’interpretazione della normativa all’esame e prescindendo da qualsivoglia implicazione gestionale. Per quel che concerne, invece, il quesito n. 3), trattasi di questione del tutto estranea alla funzione consultiva di questa Corte e, come tale, oggettivamente inammissibile. Afferendo alle modalità di applicazione ed interpretazione delle norme regolamentari interne dell’ente sia in relazione all’intento di ottenere una sorta di parere preventivo sulla legittimità di un provvedimento amministrativo che l’ente comunale sta valutando di adottare al fine di erogare integralmente l’incentivo.

Quesito 1- Il soggetto sopradescritto chiede al Comune la liquidazione dell’incentivo previsto ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (all’epoca ancora vigente). E’ lecita la richiesta e pertanto la liquidazione dell’incentivo o, trattandosi di appalto di concessione di servizi (l’appalto prevede che la riscossione economica del servizio sia effettuata direttamente dall’appaltatore agli utenti del servizio mensa, ad esclusione dei pochi soggetti assistiti dal Comune per i quali è lo stesso ente a pagare i corrispondenti pasti consumati), l’istanza deve essere rigettata?...”

Sul quesito 1 “se la liquidazione dell’incentivo previsto ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è lecita la liquidazione dell’incentivo o, trattandosi di appalto di concessione di servizi, l’istanza deve essere rigettata” il collegio ritiene che nella vigenza del art. 113, debba escludersi l’applicabilità dell’istituto degli incentivi tecnici nell’ipotesi di contratto di concessione, non essendo stato espressamente previsto dal legislatore.

Con il quesito 2 si chiede: “…Qualora la suddetta forma di gara fosse un appalto di servizio, come deve essere calcolato il limite massimo erogabile di incentivo, previsto al co. 3 del D.Lgs. 50/2016, che recita: Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Il limite deve essere calcolato sulla somma degli stipendi lordi percepiti da tutti gli enti presso cui il dipendente ha prestato servizio nell’anno? Occorre evidenziare però che il rapporto lavorativo con il dipendente a tempo determinato con questo Ente è iniziato il 01.03.2023 e terminato il 31.12.2023, quando l’esecuzione del contratto era iniziata da pochi mesi…”.

Sul quesito 2 “…Qualora la forma di gara fosse un appalto di servizio, come deve essere calcolato il limite massimo erogabile di incentivo, previsto al co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il collegio evidenzia che il legislatore ha inteso fissare un “…sistema di vincoli…” che, nello specifico, si sostanzia nel commisurare l’entità complessiva del compenso incentivante spettante (erogato pure da altri EP presso cui il dipendente svolge l’incarico tecnico remunerato) a una percentuale del trattamento economico de quo, complessivamente percepito nell’anno di riferimento, ancorché corrisposto per un periodo limitato dello stesso anno.

Con il quesito 3 si chiede: “… La quota dell’incentivo tecnico ex art 113 del D.lgs 50/2016 riguardante l’attività di responsabile del Procedimento indicato nella determinazione n. 71 del 27.03.2023 è riferito all’intero procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto. Occorre evidenziare però che il rapporto lavorativo con il dipendente a tempo determinato con questo Ente è iniziato il 01.03.2023 e terminato il 31.12.2023, quando l’esecuzione del contratto era iniziata da pochi mesi. La liquidazione della quota dell’incentivo riferita all’attività di Rup deve pertanto essere ricalcolata sull’effettivo lavoro svolto come indicato anche all’art. 27 comma 2 del regolamento incentivo tecnico che si riporta: l’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione di lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura” e art. 26 del Regolamento “nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta….” o deve essere liquidata integralmente come richiesto dal dipendente?...”.