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Incentivi entrate ammessi anche con rendiconto prorogato per Covid

Il termine ultimo per approvare il rendiconto 2019 è stato differito dal legislatore al 30 giugno 2020 causa Covid. L’art. 1 comma 1091 Legge 145/2018 dispone per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di prevedere con proprio regolamento che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale; la norma non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

La Corte dei Conti ha sempre spiegato che i termini di riferimento sono il 31 dicembre per il bilancio e il 30 aprile per il rendiconto; a prescindere dalle proroghe concesse dal legislatore. Ma a seguito del Covid scatta l’eccezione.

Così si è espressa la Corte Conti Veneto, con delibera 186/2021, in riferimento al rendiconto 2019, se approvato entro il 30 giugno 2020.