Incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio solo per i dipendenti che hanno assistito l’ente
La Corte Conti Emilia Romagna, con parere n. 138/2024, ha affrontato richiesta del Comune istante se sia possibile “riconoscere gli incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, con riferimento a sentenze passate in giudicato, ai sensi dell’art. 3, c. 196-bis della L. 549/1995, previamente acquisite alle casse dell’ente, in quota parte anche a dipendenti non incaricati delle funzioni di rappresentanza dell’Ente in giudizio, ma preposti allo svolgimento di attività amministrative di supporto, quali seguire il fascicolo processuale, le scadenze (appelli, memorie)”, ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato dal Sindaco del Comune nei termini seguenti: “conformemente a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la citata del. n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, conclude nel senso che i compensi di cui all’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992 sono da destinare “specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio” e che, pertanto, non possano essere riconosciuti anche a dipendenti non incaricati delle predette funzioni”.