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Incentivi alla produttività, progressioni e compensi non soggetti a tassazione ordinaria: modalità di rimborso

In relazione ad una serie di compensi ed incentivi previsti dalla contrattazione collettiva e non, erogati in una annualità successiva a quelli di maturazione, l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 223/2021 conferma, sulla base della prassi dell'Amministrazione finanziaria, che "qualora l'erogazione dei "compensi incentivanti la produttività" avvenga in periodi d'imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della "contrattazione articolata di ente" si applica sempre la tassazione separata. Per tali importi "indipendentemente dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata".

In relazione, invece, a compensi per progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell'Ente ed ai compensi professionali per i professionisti legali, qualora il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir si applica la tassazione ordinaria. Ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell'anno successivo a quello di competenza, è stata esclusa la tassazione separata, estendendo il concetto di ritardo fisiologico anche alle annualità non immediatamente successive a quella l'erogazione, qualora ciò avvenga con una tempistica costante. In particolare, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico, e quindi esclusa la tassazione separata, nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta, anche quando la corresponsione avviene in annualità ancora successive rispetto a quella di maturazione, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.

Per quanto riguarda il rimborso nel caso in cui, nei dieci anni precedenti, l'Ente avesse erogato somme assoggettandole a tassazione ordinaria in luogo di quella separata, l'Agenzia delle entrate osserva che l'Ente ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i termini di cui all'articolo 38 del DPR 602/1973 (48 mesi) all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
Il dies a quo da cui far decorrere il termine di 48 mesi è da individuare, però, nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.