Incentivazione degli investimenti sopra soglia durante l’emergenza
L'articolo 2 del DL 76/2020, modificato dal Senato in fase di conversione in Legge 120/2020, interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.
Come bene evidenziato dall’Ufficio Studi del Senato, l’articolo 2, modificato dal Senato, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale modificato dal Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).
Il comma 2 prevede, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c). Con una modifica del Senato, la previsione è stata estesa anche al dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del codice dei contratti pubblici.
Il comma 3 prevede la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati; con una modifica del Senato, si specifica in tale fattispecie la previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nonché il rispetto di un criterio di rotazione.
Con una modifica del Senato, si prevede che la procedura negoziata può essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
Il comma 4 indica una serie di settori per i quali - per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo - si opera in deroga ad ogni disposizione di legge, salvo il rispetto della legge penale e dei vincoli espressamente indicati; si tratta di settori quali l'edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e dei trasporti nonché delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti. Con modifiche del Senato, si indicano altresì gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (mentre il testo originario faceva invece riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica) nonché le infrastrutture per attività di ricerca scientifica. Con una modifica del Senato, si aggiunge la previsione che tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.
In base al comma 5, per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
Il comma 6 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali, con richiamo della normativa in materia di trasparenza. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del codice è limitato ai casi di 'stretta necessità' e richiede una specifica motivazione.