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Incentivazione degli investimenti sotto soglia durante l’emergenza

L'articolo 1 del DL 76/2020, modificato dal Senato in fase di conversione in Legge 120/2020, interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.

In particolare, i commi da 1 a 5 bis disciplinano procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, come bene evidenziato nella nota di lettura dell’Ufficio Studi del Senato.

Il comma 1 individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e - qualora imputabili all’operatore economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Si prevede, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (lett. a). Si prevede poi (lettera b), modificata dal Senato) la procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, e - secondo una modifica del Senato - con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento.

Inoltre, in base a una modifica del Senato, le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.

Con altra modifica del Senato, si prevede che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In base ad una modifica del Senato, si specifica che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato.

Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

Con una modifica del Senato, si prevede altresì l'inserimento di un comma aggiuntivo 5-bis il quale novella l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice.