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Incassi di somme impreviste dell’ultima ora, possibile sfondare la previsione

In questi giorni, alcune Regioni e altri enti pubblici comunicano tardivamente e addirittura erogano risorse vincolate inattese per gli enti locali. Come procedere? Anche se l’art. 175 comma 3 consente di effettuare sino al 31 dicembre variazioni di bilancio - di competenza consiliare – per l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa, non è semplice riuscire a convocare il consiglio comunale a fine anno. Inoltre la variazione di cui trattasi non è detto che sia sempre utile.

A porre rimedio è il paragrafo 3.4 All. 4/2 Dlgs 118/2011 che consente di creare (se serve) in gestione il capitolo di entrata a zero, sfondandolo e facendo confluire le risorse in avanzo vincolato, che poi potrà essere applicato anticipatamente rispetto ai tempi di approvazione del rendiconto, previo verbale di chiusura di giunta (preconsuntivo delle sole partite vincolate) e aggiornamento del modello A2.

E’ viceversa vietato utilizzare le partite di giro a tale fine per imputazioni provvisorie.

In particolare:

3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..


Richiamo normativo:

TUEL art. 175 comma 3

3.Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.