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Incarico di lavoro autonomo in ambito PNRR, non si possono assegnare compiti burocratici

La Corte dei Conti Sicilia, con deliberazione n. 258/2023 ha esaminato la determina relativa ad assunzione a seguito di procedura per il conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a un esperto tecnico (profilo junior) di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività di supporto specialistico degli uffici tecnici, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Assunzione e approvazione schema contratto individuale predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale”

Oltre a richiamare l’art. 7 del Dlgs 165/2001, come condizione per il corretto conferimento dell’incarico, la Sezione ha ricordato che l’oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell’incarico conferito all’esperto devono essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all’esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all’effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell’ente Locale, e neppure riguardare l’esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L’incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell’organico del personale amministrativo o tecnico dell’ente locale.