← Indietro

Incarico di dirigente reggente solo in casi particolari

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 68/2024 ha affrontato il problema relativo a un incarico di dirigente reggente in sena auna Prefettura.

La ricusazione del visto e della conseguente registrazione è stata decisa in ragione dei plurimi vizi di legittimità riscontrati dall’esame del provvedimento che, in primo luogo, è in palese contrasto con i caratteri legislativamente definiti dell’istituto della reggenza (eccezionalità, temporaneità e straordinarietà) e con i relativi e più seguiti orientamenti giurisprudenziali.

La Sezione si pronuncia sulla natura giuridica del “nulla-osta” ministeriale, rilevando che lo stesso non è un elemento vincolante ai fini della legittimità del provvedimento di reggenza anche perché, di fatto, si è tramutato – a differenza di quanto dovrebbe essere - in una sorta di autorizzazione sostanzialmente scontata e del tutto generalizzata, nonché sulla rilevanza delle diverse circolari ministeriali che, in via amministrativa, regolano le reggenze per gli Uffici prefettizi stabilendo che la reggenza possa essere disposta per un periodo non superiore all’anno eventualmente prorogabile per un secondo anno.

La Sezione rileva altresì, nel provvedimento sottoposto al controllo preventivo, un eccesso di potere in considerazione del difetto di istruttoria per la valutazione degli altri strumenti organizzativi alternativi alla reggenza, che nella motivazione non vengono presi in esame. La Sezione rileva che la giurisprudenza contabile ammette il ricorso alla reggenza (specie se reiterato) qualora l’amministrazione dimostri che l’istituto in argomento sia l’unico strumento possibile per garantire la continuità della funzione amministrativa e che la reiterazione della reggenza costituisce una violazione del principio di rotazione negli incarichi, in netta antitesi con le disposizioni normative dettate in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.

A tal fine, il Collegio ha rilevato come la Prefettura, proprio sul principio di rotazione, era stata destinataria nel 2023 di uno specifico invito rivolto da questa stessa Sezione regionale di controllo in occasione della precedente (ed eccezionale) ammissione al visto del provvedimento di reggenza della stessa dirigente prefettizia, invito che la medesima Prefettura non ha preso in considerazione.