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Incarico a pensionato, quando oltre al danno erariale c'è il dolo

La Corte dei Conti Sardegna, sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 50 del 24 marzo 2025 è intervenuta su un incarico affidato come presidente del Consiglio di amministrazione di società interamente pubblica partecipata dalla Regione Autonoma Sardegna, a soggetto in quiescenza ex professionista, che ha celato la data di nascita e la dichiarazione di soggetto pensionato. Secondo la Corte dei Conti l’incompatibilità è assoluta ed inoltre si configura l’ipotesi di dolo. Di conseguenza, il soggetto è stato condannato per danno erariale con conseguente obbligo di risarcimento alla società pubblica.

La Corte ha evidenziato: “con riguardo alle difese fondate sulle condizioni soggettive del convenuto, ovvero sulla circostanza che il signor X non era un lavoratore dipendente, bensì un lavoratore autonomo, appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti – pienamente condivisa da questo Collegio – secondo la quale il divieto abbraccia tutti i lavoratori in quiescenza, autonomi o dipendenti, privati o pubblici, a prescindere dalla natura dell’ex datore di lavoro (cfr., ex multis, sez. controllo Puglia, n. 193/PAR/2014; id., n. 204/PAR/2014; sez. controllo Marche, n. 181/PAR/2015; sez. controllo Sardegna n. 90/PAR/2020), il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il quale il termine “lavoratori” va interpretato nel senso di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi (n. 81269/P del 18 dicembre 2020), e il parere del Consiglio dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 si applicano anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la C.N.P.A.D.C. (n. 188/2022 del 4 novembre 2022).

Si osserva, infine, che anche la copia del curriculum vitae del convenuto allegata dalla difesa alla memoria di costituzione non reca la data di nascita.

Dagli atti di causa, emerge, pertanto, sia la volontà dell’evento dannoso, sia che la produzione del danno è stata dolosamente voluta dal signor X, che ha intenzionalmente nascosto sia di aver presentato domanda di pensione, sia, successivamente, il proprio status di pensionato con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2021.Poiché la condotta contestata è indubbiamente connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un’azione contra legem tradottasi nell’induzione in errore della società per l’indebito conseguimento degli emolumenti in contestazione, il danno erariale va ascritto al signor X a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna al risarcimento in favore della società”.