Incarichi per il PNRR
L'articolo 9 del DL 80/2021, convertito in Legge 113/2021, demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 320 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024 (nel testo originario del DL l'importo era di 165 milioni), da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR
Ai sensi del comma 1, dette risorse, pari a 38,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 67,9 milioni per il 2024, sono destinate al conferimento dei predetti incarichi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), per la gestione delle "procedure complesse", che non potranno superare il numero massimo complessivo pari a mille unità.
Nel testo licenziato dal Senato si precisa che sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, riguardanti il personale che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono reclutare per realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità.
A beneficiare della disposizione sono le Regioni, le Province autonome, gli enti locali.
Il riferimento all'art.1, comma 5, lettera a) del decreto implica che gli incarichi di collaborazione di cui gli enti territoriali potranno avvalersi ai sensi della disposizione in esame devono essere conferiti ai soggetti iscritti nell'istituendo elenco dei professionisti ed esperti, presso il Dipartimento della funzione pubblica. Gli incarichi sono attribuiti sulla base di contratti individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lgs. n.165 del 2001.
Tale ultima disposizione fa riferimento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, nel rispetto di specifici presupposti di legittimità.
Si segnala che le relazioni illustrativa e tecnica non forniscono elementi informativi dai quali evincere la ragione per cui i finanziamenti siano previsti sino al 2024, e non per tutta la durata del PNRR, tenuto anche conto che l'art.1, comma 2, del provvedimento in esame dispone che i contratti di collaborazione (così come peraltro quelli di lavoro a tempo determinato) attivabili da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR "possono essere stipulati per un periodo anche superiore ai trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026".
Dai predetti documenti non sono altresì verificabili la congruità del numero massimi di incarichi conferibile (pari a mille) rispetto alle effettive esigenze degli enti territoriali interessati, né infine i contorni delle "procedure complesse", rispetto a quelle che non rivestono tale caratteristica e per le quali non sono attivabili le anzidette collaborazioni.
Il riparto delle predette risorse finanziarie agli enti territoriali beneficiari è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo riguardo al relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Il D.P.C.M. è adottato: i) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; ii) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale; iii) previa intesa in sede di Conferenza unificata. La disposizione non prevede alcun termine per l'adozione del D.P.C.M.
Il comma 2: i) specifica che il reclutamento dei soggetti cui conferire i predetti incarichi di collaborazione è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea; ii) individua la copertura finanziaria dell'articolo stabilendo che ai richiamati oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.