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Incarichi ex art. 110 da valutare i presupposti

Il TAR Campania, con sentenza n. 1254/2024 ha messo in luce interessanti precisazioni in ambito incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel. In particolare, emerge tra l'altro:

Con specifico riguardo agli incarichi assegnati ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L. “a) l’art. 110, comma 3, TUEL non può certamente essere inteso nel senso di consentire l’applicabilità dello “spoils system” ad incarichi non apicali e di tipo tecnico - professionale, a meno che non sia dimostrato che la “fiduciarietà” iniziale si configuri come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale tra l'incaricato del titolare dell'organo politico di cui si tratta;

b) a tale risultato ermeneutico si perviene in base all’obbligo dell’interprete di intendere tutte le norme in materia di “spoils system” in senso costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 97 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale;

c) in particolare, rispetto a tale interpretazione è incompatibile l’attribuzione all’espressione “in carica” posta alla fine della prima frase dell’art. 110, comma 3, cit. - il cui testo completo, per quanto interessa, è il seguente: “3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco... in carica” - del significato di consentire la decadenza automatica dall’incarico tutte le volte in cui il sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello “spoils system” anche in ipotesi nella quali ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale;

d) di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo è chiaro di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dell'art. 19 TUPI), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo “de quo”;

e) nello stesso modo devono, quindi, intendersi tutti gli atti che per gli incarichi in parola fanno riferimento alla durata del mandato, quindi anche la clausola contrattuale con la quale si è stabilito che il termine finale del rapporto in oggetto doveva coincidere con “lo scadere del mandato elettorale del Sindaco”” (Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2017, n. 11015).