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Incarichi di staff al Sindaco non superiori al mandato

L’art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Ma quanto può durare tale incarico? Fermo restando che nessun dubbio sussisteva in dottrina circa la durata, in linea con quella del mandato elettorale, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 22337 del 7 agosto scorso ha confermato che l’incarico può essere anche di durata superiore a tre anni, ma mai superiore a cinque anni.