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Inammissibilità del ricorso/appello, in mancanza di prova della notifica a mezzo posta

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1913 del 18 gennaio 2024, in tema di notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio avanti la Corte di Giustizia di primo o di secondo grado, ha ribadito, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione sull’argomento, che grava sul ricorrente, o appellante, al momento della costituzione in giudizio, qualora abbia notificato il ricorso, o l’appello, a mezzo del servizio postale universale, l’onere di depositare la prova della avvenuta notifica. Segnatamente, deve essere allegata la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura, a pena di inammissibilità del ricorso, o dell’appello.

Sul punto, la Corte si è così espressa: “La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso, o l'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente, o l'appellante, al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, potendosi altresì valutare, alla stregua dell'originale, il "duplicato" dell'avviso di ricevimento (Cass. n. 31879-2022; n. 14574-2018; n. 1957472019).”.

Nel caso di specie, non avendo l’ente appellante prodotto tali elementi di prova e non potendosi ritenere equipollenti i dati riportati nell'atto di appello (numero di protocollo in uscita, dichiarazione di conformità del difensore), la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello del comune.