Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sui diritti di rogito segretari
La Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2022, pur non esprimendosi nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014, in materia di riconoscimento del diritto di rogito dei segretari comunali e provinciali.
La normativa impugnata dispone che solo negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.