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Inadeguatezza di motivazione nell'acquisto di quote societarie

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 275/2023 ha dichiarato l’inadeguatezza di motivazione nella deliberazione del consiglio comunale del Comune, con riferimento ai parametri di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il cui onere motivazionale non può ritenersi assolto.

La Sezione ha rilevato molteplici carenze della motivazione, vista l’assenza di corrispondenza tra motivazione e dispositivo, e ha espresso perplessità anche con riferimento all’individuazione della volontà dell’organo di indirizzo come espressa - oltre che nell’oggetto - all’interno del dispositivo della deliberazione, nel quale si rinviene unicamente la decisione “di procedere all’acquisto di n. 200 azioni della società”. Nessun riferimento il dispositivo reca, infatti, alle finalità istituzionali a cui l’acquisto delle azioni sarebbe funzionale, o, in altri termini, alle attività che la società dovrebbe compiere a favore del Comune, e alla circostanza che l’acquisto azionario determinerebbe tra il Comune e la società interessata l’insorgere di un rapporto avente i caratteri dell’in house providing.