In salvaguardia equilibri attenzione alle concessioni edilizie
In sede di salvaguardia equilibri, particolare attenzione deve essere posta sul rapporto tra le entrate accertate a titolo IV per concessioni edilizie e relative sanzioni, rispetto all’impegnato a tiolo I e a titolo II nel rispetto dell’art. 1 comma 460 Legge 232/2016, che dispone:
A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.
E’ importante che l’ufficio finanziario “tenga duro” non consentendo impegno di spesa prima del relativo accertamento di entrata. Non è ammissibile la tecnica della proiezione al 31.12.2024 di accertato e impegnato, in quanto trattasi di entrate e spese vincolate e straordinarie. L’unica soluzione possibile è dirottare provvisoriamente una quota di altro tipo di entrata corrente libera, da competenza o da avanzo, a finanziare spese di cui art. 1 comma 460 legge 232/2016. Successivamente, all’accertamento delle concessioni edilizie si provvederà, previa variazione di bilancio, a sostituire le fonti di finanziamento.
Occorre poi verificare i casi di finanziamento, con le concessione edilizie, di spese afferenti settori diversi, che impegnano spesa ma "non governano" gli accertamenti di entrata. In questo caso l'amministrazione deve definire le priorità e l'ufficio finanziario deve collegare i capitoli / articoli secondo priorità.