In esercizio provvisorio solo le spese tassativamente previste dalla norma
La Corte dei Conti Campania, con delibera 28/2020 si è espressa sulla possibilità da parte di ente locale di procedere ad assunzione di personale in esercizio provvisorio, mediante scorrimento di graduatoria. Il Comune ha precisato che l’assunzione in questione è stata inclusa nel piano del fabbisogno triennale e che sono state esperite le preliminari procedure di mobilità.
I magistrati contabili hanno ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio:
a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".
Alla luce di tutto quanto sopra e, soprattutto, della ratio posta a fondamento della disciplina dell’esercizio provvisorio, finalizzata a garantire, in tale "anomala" fase della gestione dell’esercizio, il rispetto degli equilibri finanziari, le eccezioni al prescritto limite dei dodicesimi vanno intese in senso tassativo, con la conseguente impossibilità di estenderle oltre la previsione di legge.
In tal senso, la Sezione Autonomie, con specifico riferimento alla gestione dell’"esercizio provvisorio", ha ribadito la necessità di vigilare e verificare che la disciplina della gestione in esercizio provvisorio venga osservata e, in particolare, che vengano effettuate, e quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Ciò anche e soprattutto in ragione dell'attuale contesto normativo, ove, a seguito del regime di federalismo fiscale e della sostituzione della finanza derivata con quella autonoma, la consequenziale riduzione dei trasferimenti statali a titolo di contributo degli enti locali alla manovra ha imposto una razionalizzazione della spesa che può determinare una revisione degli stanziamenti deliberati nell'esercizio precedente.
In tale scenario, sussiste il rischio concreto che il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo (Cfr delibere Sez. Autonomie, n. 18/2014/INPR e 23 /SEZAUT/2013/INPR).
Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del più volte richiamato limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di relativa ad assunzioni di personale, non essendo la stessa riconducibile:
alla eccezione di cui alla lettera a) del comma in esame, spese tassativamente regolate dalla legge, non trattandosi di una assunzione imposta ex lege, ma programmata dall’ente medesimo;
alla eccezione di cui alla lettera b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale;
né, infine, alla eccezione di cui alla lettera c), spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato