In esercizio provvisorio non si può assumere personale
La Corte dei Conti Campania ha affrontato, con delibera 28/2020, la questione sollevata da un Comune in ordine alla possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il Bilancio 2020-2022, di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorrimento di una graduatoria vigente. E’ stato inoltre precisato dal Comune istante che l’assunzione in questione è stata inclusa nel piano del fabbisogno triennale, e che sono state esperite le preliminari procedure di mobilità.
La Corte dei Conti, entrando nel merito, ha premesso che in un bilancio di tipo finanziario, quale quello degli enti locali, gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni ed ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi.
Ne discende che, laddove non risulti approvato, entro il 31.12 dell’anno precedente, il bilancio di previsione per l’anno in corso, il legislatore, onde evitare la paralisi dell’ente, ha comunque consentito una gestione "provvisoria" dell’esercizio, ma, proprio in quanto tale, nel rispetto di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilancio dell’ente e riassunti nella disciplina dettata dall’art. 163 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dall’art. 43 Dlgs 23/06/2011, n. 118 e relativi principi contabili.
Quanto, più in particolare, alla disciplina applicabile in tale peculiare frangente, si è differenziata la "gestione provvisoria" rispetto all’"esercizio provvisorio". Nello specifico caso dell’"esercizio provvisorio", gli enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. art. 163, comma 3, TUEL).
Secondo la Sezione delle Autonomie, in tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo (Cfr delibere Sez. Autonomie, n. 18/2014/INPR e 23 /SEZAUT/2013/INPR).
Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame, non essendo la stessa riconducibile: alla eccezione di cui alla lettera a) del comma in esame, spese tassativamente regolate dalla legge, non trattandosi di una assunzione imposta ex lege, ma programmata dall’ente medesimo; alla eccezione di cui alla lettera b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale; né, infine, alla eccezione di cui alla lettera c), spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, durante l’esercizio provvisorio non è possibile procedere ad alcuna forma di assunzione di personale