In caso di revoca, pur legittima, dell'aggiudicazione, la stazione appaltante deve risarcire le spese all'operatore economico
Il TAR Lazio con sentenza 9012/2024 ha affermato che in caso di revoca, pur corretta sul piano formale e legittima sul piano sostanziale, da parte della stazione appaltante della già avvenuta aggiudicazione, è diritto dell’impresa revocata percepire indennizzo delle spese sostenute per la partecipazione alla procedura